Etichettatura dei Cosmetici
Informazioni chiare ed esaustive sulle caratteristiche del prodotto sono sempre più richieste dai consumatori, in modo da operare delle scelte di acquisto consapevoli.
A tal proposito, negli ultimi decenni, il legislatore ha definito delle regole relative all’etichettatura dei prodotti cosmetici:
- l’articolo 8 della Legge 713/86, che riguarda sia l’imballaggio primario a diretto contatto con il cosmetico, sia l’imballaggio secondario, esterno.
- A partire da luglio 2013 entrerà in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1223/2009.
Gli elementi che devono essere obbligatoriamente riportati in etichetta sono i seguenti:
- il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento;
- la data di durata minima del prodotto cosmetico che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale;
- le precauzioni d’impiego;
- il numero del lotto di fabbricazione; in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione può figurare soltanto sull’imballaggio secondario di detti prodotti;
- il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell’Unione europea;
- la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione dello stesso;
- l’elenco degli ingredienti nell’ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione.
A partire da luglio 2013, con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1223/2009, i produttori saranno obbligati a dichiarare in etichetta anche l’eventuale utilizzo di nanomateriali.