Etichettatura dei Cosmetici

Etichettatura dei Cosmetici 

Informazioni chiare ed esaustive sulle caratteristiche del prodotto sono sempre più richieste dai consumatori, in modo da operare delle scelte di acquisto consapevoli.

A tal proposito, negli ultimi decenni, il legislatore ha definito delle regole relative all’etichettatura dei prodotti cosmetici:

  • l’articolo 8 della Legge 713/86, che riguarda sia l’imballaggio primario a diretto contatto con il cosmetico, sia l’imballaggio secondario, esterno.
  • A partire da luglio 2013 entrerà in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1223/2009.

Gli elementi che devono essere obbligatoriamente riportati in etichetta sono i seguenti:

  • il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
  • il contenuto nominale al momento del confezionamento;
  • la data di durata minima del prodotto cosmetico che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale;
  • le precauzioni d’impiego;
  • il numero del lotto di fabbricazione; in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione può figurare soltanto sull’imballaggio secondario di detti prodotti;
  • il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell’Unione europea;
  • la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione dello stesso;
  • l’elenco degli ingredienti nell’ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione.

A partire da luglio 2013, con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1223/2009, i produttori saranno obbligati a dichiarare in etichetta anche l’eventuale utilizzo di nanomateriali.