Marchi d’Area
Il marchio d’area permette di consolidare, sviluppare (ed eventualmente recuperare) quelle attività/condizioni che rendono il territorio competitivo in un’ottica di sviluppo sostenibile, di valorizzazione dell’offerta tradizionale dell’area e di miglioramento continuo.
- MARCHIO D’IMPRESA: Segno distintivo che può essere rappresentato graficamente, che permettere al pubblico di distinguere i prodotti o i servizi di un imprenditore da quelli simili di un altro imprenditore.Può essere costituito da parole, diciture, slogan (m. denominativo) o da figure, disegni (m. figurativo o emblematico) o da un insieme di essi (m. misto); possono essere anche numeri, lettere dell’alfabeto, così come forme originali di prodotti o confezioni di esso, suoni particolari, combinazioni di colori o tonalità cromatiche.
- MARCHIO COMUNITARIO: Marchio di carattere unitario riconosciuto nei Paesi dell’Unione Europea (es: Ecolabel Reg. 1980/00)
- MARCHIO COLLETTIVO: questo marchio è utilizzato da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare della Registrazione, che non può invece utilizzarlo. Svolge soprattutto una funzione di garanzia, particolarmente qualitativa, in quanto garantisce che il prodotto o servizio contrassegnato dal marchio presenti specifiche qualità, abbia una particolare natura o una determinata origine.
E’ importante segnalare che per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, ai sensi della normativa comunitaria vigente, un ente pubblico può essere titolare di un marchio e permetterne l’uso ai licenziatari a condizione che esso non attribuisca valore qualitativo all’origine della materia prima o del luogo della sua trasformazione in quanto la derivazione causale può essere attestata solo a seguito delle procedure di riconoscimento previste dal Reg. (CEE) 510/2006.
In ogni caso il marchio d’area non deve essere in nessun modo confuso con un marchio di tipicità.